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Olio DOP e IGP
La Denominazione
di Origine Protetta (DOP) è quel marchio che impone le norme
più rigide in assoluto, un marchio di qualità che viene
attribuito al prodotto agroalimentare (vini e bevande alcoliche esclusi),
le cui caratteristiche qualitative dipendono esclusivamente dal territorio
in cui viene prodotto. Un marchio di garanzia che più di tutti
tutela il consumatore.
La DOP nasce (insieme alla IGP) nel 1992 grazie al Regolamento CEE 2081/92
della Comunità Europea. Un prodotto certificato DOP gode di tutela
e protezione dalle contraffazioni su tutto il territorio dell’Unione
Europea.
Olio extravergine DOP
Il marchio DOP si applica
a produzioni dove l’intero ciclo produttivo, dalla materia prima
al prodotto finito, viene svolto all'interno di un'area geografica ben
delimitata, e quindi, non è riproducibile al di fuori della stessa.
Di assoluta importante è l'ambiente geografico di produzione
che deve comprendere sia fattori naturali che umani (come tecniche di
produzione e trasformazione), con i quali si ottiene un prodotto unico
e inimitabile.
Per poter ricevere un il marchio DOP devono sussistere due condizioni
irrinunciabili, specificate dall'articolo 2 del regolamento CEE 2081/92:
1 - Le particolari qualità e caratteristiche del prodotto devono
essere dovute, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico
del luogo d'origine.
Per "ambiente geografico" la legge intende non solo i fattori
naturali ma anche quelli umani, quindi le conoscenze e le tecniche locali.
Un esempio famoso è la Mozzarella di Bufala Campana, dove gli
strumenti utilizzati, l'abilità e l'esperienza dell'operatore,
i tempi, le modalità operative, hanno potuto creare un prodotto
davvero unico.
2 - La produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino
al prodotto finito devono essere effettuate nella regione delimitata
di cui il prodotto porta il nome.
In altre parole: un olio di oliva DOP deve essere fatto con olive prodotte
e trasformate nella zona riconosciuta DOP.
La caratteristica più importante che colma una lacuna della legislazione
italiana la quale non impone di indicare la provenienza degli ingredienti
del prodotto, è data dalla "tracciabilità" di
un prodotto DOP, ovvero una garanzia che attesta il luogo di provenienza
e di trasformazione delle materie prime.
L'olivicoltore la cui azienda si trova in un territorio che ha ottenuto
il riconoscimento DOP e che intende commercializzare la propria produzione
di olio con tale marchio, deve attenersi ad uno specifico disciplinare
di produzione e sottostare al controllo di un Ente di Certificazione
indipendente e appositamente incaricato e riconosciuto dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali. Il disciplinare di produzione
contiene tutte le norme di coltivazione dell’oliveto, dalla raccolta
al confezionamento dell’olio (o altro prodotto) che devono essere
rigorosamente rispettate per ottenere il marchio olio DOP
Ottenuta la denominazione essa è periodicamente soggetta a diversi
controlli di conformità al disciplinare di produzione da parte
dell’Ente di certificazione. Il Consorzio di tutela che vigila
sulla commercializzazione di prodotti tutelati dalla denominazione di
origine protetta.
Olio extravergine IGP
L’Indicazione
Geografica Protetta (IGP) è quel marchio di qualità che
viene assegnato ai prodotti agricoli o alimentari dove una sola fase
del processo produttivo ha un legame con la zona geografica di riferimento.La sostanziale differenza tra Dop e Igp é che solo una fase del processo di produzione è necessaria per ottenere la denominazione IGP, mentre per la DOP sia il territorio che tutto il processo produttivo sono due legati e condizioni irrinunciabili.
Come per il marchio Dop, anche i produttori IGP devono attenersi alle rigide regole il cui rispetto è garantito da un organismo indipendente di controllo.
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